Art. 8.
(Contributo per l'acquisto o l'ammodernamento delle strutture agrituristiche site nei castagneti).

      1. Lo Stato concorre alla realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 7, comma 2, tramite la concessione di un contributo per la spesa sostenuta ai fini dell'acquisto di nuove strutture alloggiative o dell'ammodernamento degli arredi e delle attrezzature delle strutture ricettive già esistenti nelle aree di cui al comma 1 del citato articolo 7 adibite a fini turistici.
      2. Alle persone fisiche e giuridiche che, in attuazione degli obiettivi di cui all'articolo 7, comma 2, acquistano in Italia arredi o attrezzature nuovi di fabbrica è riconosciuto un contributo statale pari al 20 per cento del prezzo pagato al venditore per il loro acquisto, a condizione che dal venditore sia praticato uno sconto sul medesimo prezzo almeno pari alla misura

 

Pag. 15

del contributo. Il suddetto sconto è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto. L'imposta sul valore aggiunto è applicata sul prezzo di acquisto fatturato al lordo del contributo statale e al netto dello sconto del venditore.
      3. La misura massima del contributo concesso dallo Stato non può comunque superare i limiti stabiliti dalla disciplina degli aiuti de minimis prevista dal regolamento (CE) n. 1523/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007.
      4. Le imprese costruttrici o importatrici dei beni acquistati ai sensi del comma 2 rimborsano al venditore l'importo del contributo statale e lo recuperano come credito d'imposta per il versamento delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute anche in acconto per l'esercizio in cui è emessa la fattura di vendita.